Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici che riunisce
le principali compagnie operanti in Italia. Ha sede a Milano e a
Roma. Informazioni e indirizzi sul sito internet:www.ania.it
ARD
Acronimo che significa auto rischi diversi e indica tutti i rami
assicurativi,esclusa la RC auto (vedi) obbligatoria,che rigurdano
i veicoli.
ASSICURAZIONE
In campo automobilistico indica l'assicurazione obbligatoria sulla
responsabilità civile.
ASSICURAZIONE TELEFONICA
Contratto di assicurazione stipulato con una compagnia direttamente
con un accordo telefonico, senza cioè interposizione di agenti o
intermediari.Questa formula consente un risparmio anche sensibile
sul premio e la personalizzazione della polizza.
ASSICURAZIONE ONLINE
Contratto assicurativo stipulato direttamente con una compagnia
attraverso il sito internet della stessa. Consente risparmi anche
sensibili rispetto alle formule viste precedentemente.
ATTESTATO DI RISCHIO
Documento rilasciato dalle imprese assicuratrici che contiene il
numero dei sinistri degli ultimi cinque anni suddivisi in sinistri
pagati, sinistri riservati (vedi Riserva sinistri)a cose e sinistri
riservati a persone. L'attestato indica inoltre la posizione
dell'assicurato nella graduatoria, divisa per classi di merito (di
solito 18), dei contratti bonus-malus.E' indispensabile presentarlo
quando si intende disdettare una Compagnia per assicurare un
veicolo con un'altra pena l'assegnazione dell'ultima classe di
merito.Tale attestato di rischio deve essere rilasciato dalle
Assicurazioni,su richiesta del cliente, almeno tre giorni prima
della scadenza del contratto.Ogni violazione di quest'obbligo può
essere segnalata all'Isvap.
ATTI VANDALICI
Forma di garanzia dei contratti di assicurazione del ramo auto
rischi diversi. Dietro versamento di un premio la Compagnia si
assume il rischio di pagare i danni derivanti da atti vandalici
o di teppismo.
BONUS-MALUS
Formula contrattuale che regolamenta la maggior parte delle polizze
RC auto.Prevede, ad ogni scadenza, progressivi aumenti o riduzioni
percentuali del premio rispettivamente se l'assicurato ha causato o
meno sinistri nel corso dell'anno. Meccanismo: sono stabilite 18
classi di merito con la 14^, quella di ingresso, che corrisponde
alla tariffa base. Se nel corso della prima annualità, che si
conclude tre mesi prima della scadenza(nel primo anno,il cosiddetto
periodo di osservazione dura dunque nove mesi), l'automobilista non
causa incidenti, scende in classe 13^ (bonus) ottenendo uno sconto
sul successivo premio; se invece causa incidenti, retrocede di due
classi finendo in 16^ (malus) e subendo un rincaro. Se poi gli
incidenti fossero due o più, allora finirebbe in 18^ classe, la
peggiore.
Le variazioni percentuali dei premi cambiano a seconda della
compagnia, ma come regola generale, alla 1^ classe corrisponde una
riduzione di circa il 50% della tariffa base mentre alla classe 18^
una maggiorazione del 100%. Inoltre alcune Compagnie prevedono
ulteriori classi sia in bonus che in malus, alle quali corrispondono
uleriori riduzioni o rincari.
CAI
Chiamato anche "modulo blu", è un prestampato sul quale le parti
coinvolte in un sinistro devono annotare, sugli appositi spazi,
tutte le informazioni necessarie alla gestione della pratica e
all'avvio della procedura di risarcimento. Se reca in calce la
firma di entrambi i conducenti, allora vale per avviare la CID
(vedi);se è sottoscritto solo da un conducente, vale come denuncia
di sinistro da presentare all'Assicurazione di chi ha cagionato il
danno. Con l'introduzione del Codice delle assicurazioni (vedi)
sarà necessario consegnarlo, nella maggior parte dei casi, alla
propria Compagnia.
CARTA VERDE
Fa parte della polizza ed è il documento che certifica la validità
della copertura assicurativa in alcuni Paesi esteri, aderenti
all'accordo. E' necessaria per circolare al di fuori dell'Unione
Europea.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Documento che attesta l'esistenza, la validità e la durata di una
copertura Rc auto, insieme al nominativo del contraente, la sua
residenza, il tipo di veicolo e il numero di targa: è uno di quei
documenti che è obbligatorio tenere a bordo della vettura.
CID
Acronimo che sta per Convenzione d'Indennizzo Diretto ossia un
accordo tra 73 imprese assicuratrici operanti in Italia per
risarcire direttamente i propri assicurati del ramo RC auto che
abbiano subito danni cagionati da altri veicoli, purchè questi
siano assicurati con una delle Compagnie dell'intesa.
L'automobilista che subisce un danno può chiedere alla propria
Assicurazione l'indennizzo (vedi), beneficiando di una procedura
più celere rispetto all'ordinario (la perizia deve avvenire entro
10 giorni e l'indennizzo entro i 15 giorni successivi). Dal 1°
giugno 2004 la procedura CID vale anche per i feriti a bordo del
veicolo assicurato (conducente e passeggeri quindi) nonchè per
gli oggetti trasportati di loro proprietà. Per ogni ferito,
l'ammontare del danno alla persona non deve essere superiore a
15 mila euro. Questo accordo e queste procedure operative saranno
superate con l'introduzione del nuovo Codice delle assicurazioni.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Insieme di norme, approvato dal Consiglo dei ministri il 2 settembre
2005, che riunisce in un testo unico di 19 titoli, 355 articoli
in materia assicurativa, chiarendo e semplificando le oltre mille
regole che sino ad allora regolamentavano, non senza difficoltà,
il mondo assicurativo italiano. La data di entrata in vigore è il
1° gennaio 2006: a partire da questo momento partono i 90 giorni
utili per emanare le disposizioni attuative. Tra le altre novità:
l'obbligo di scrivere polizze in maniera più chiara, il risarcimento
del trasportato da parte della Compagnia del veicolo, il rimborso
del premio in caso di vendita o furto del veicolo e la liquidazione
dei danni causati dai veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia
per le vittime della strada (vedi), senza alcun onere per il
derubato.
CONCORSO DI COLPA
Condizione che si verifica quando in un sinistro, tra due o più
veicoli, è possibile riscontrare, in base alla dinamica, la
responsabilità di due o più soggetti coinvolti. Il risarcimento dei
danni, in questo caso, è ridotto in misura proporzionale alla
percentuale di clpa di ciascuno. Se invece non ci sono elementi
certi per stabilire le responsabilità, si ricorre all'articolo 2054
del Codice civile, secondo cui entrambi i conducenti si presumono
responsabili in misura eguale salvo prova contraria. Inoltre, per
l'articolo 2055 del Codice civile, essi rispondono solidamente in
caso di danni a terze persone.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE
Procedura concordata tra due automobilisti,coinvolti in un sinistro,
finalizzata alla compilazione del cosiddetto modulo blu (CAI).
Se viene sottoscritto dai due conducenti fissa in modo certo e
definitivo le modalità del sinistro per accedere al risarcimento
mediante la CID (vedi).
Come dire che non si può cambiare idea, salvo che non si provi
l'errore di fatto o la violenza.
CONRASSEGNO DI ASSICURAZIONE
Documento, rilasciato dalla Compagnia, che attesta l'esistenza di
una polizza assicurativa. Ha forma e peso stabiliti e va esposto
obbligatoriamente sulla parte anteriore del veicolo o sul parabrezza
(e non sui vetri laterali o sul lunotto, pena la multa di 21 euro).
ESCLUSIONI
Rivalse ed esclusioni (vedi).
FRANCHIGIA
Parte del danno,variabile a seconda del contratto a cui è applicata,
che non è coperta dalla polizza, ma che è a carico dell'assicurato.
Nelle polizze RC auto (vedi) senza meccanismo bonus-malus (vedi),
la franchigia è la quota di risarcimento, stabilita volta per volta
dal contratto che l'assicurato deve pagare alla propria Compagnia
se causa un sinistro.
La legge 137/2000 sul blocco tariffario ha obbligato le Assicurazioni
a prevedere nei propri tariffari anche una formula con franchigia,
variabile da 258 a 516 euro. Sono contratti misti bonus-malus più
franchigia: funzionano come una normale polizza, ma lasciano a
carico dell'assicurato una quota stabilita di comune acordo con il
contraente. Nei contratti del ramo auto Rischi Diversi (vedi) come
le polizze kasko (vedi) o furto e incendio (vedi), invece, la
franchigia indica la soglia minima a partire dalla quale si calcola
l'indennizzo, mentre se sono superiori sarà riconosciuto il
risarcimento della parte eccedente.
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Copre i danni causati da chi è assicurato da una Compagnia fallita
o non autorizzata ad operare in Italia. Risarcisce inoltre chi ha
subito danni a causa di automobilisti non identificati,irreperibili
o non assicurati.
Il Fondo è alimentato con i contributi volontari di tutti gli
assicurati attraverso una quota del premio (vedi) e opera attraverso
imprese assicurative designate per territorio. E' gestito dalla
Consap, con sede in via Yser 14 a Roma.
FURTO E INCENDIO
Copertura assicurativa, appartenente al ramo Rischi Diversi (vedi),
che garantisce l'assicurato in caso di furto o incendio del proprio
veicolo. La garanzia furto comprende di solito i danni materiali
e diretti derivati sia dal furto totale che parziale. Può
risarcire anche, secondo modalità prestabilite, le avarie del
veicolo conseguenti ai tentativi di furto.
La copertura incendio, invece, copre i danni subiti dal veicolo,
sia in circolazione sia parcheggiato, cauasti da incendio. Il
calcolo del premio (vedi) si effettua sulla base del valore
commerciale del veicolo assicurato, desunto dalla fattura di
acquisto se nuovo, dalle quotazioni di agenzie o riviste
specializzate se d'occasione: si applica una tariffa, che prevede
dei tassi (vedi) da moltiplicare per il valore dell'auto. E'
indispensabile accertare sempre che il valore assicurato sia sempre
uguale o leggermente superiore al reale valore della vettura per
non incorrere nell'applicazione della regola proporzionale (vedi).
INDENNIZZO
Vedere risarcimento.
INDENNIZZO DIRETTO
Forma di risarcimento introdotta dal Codice delle assicurazioni
(vedi) che prevede che sia la compagnia del danneggiato a risarcirlo
e non quella del veicolo che ha cagionato il danno. Il meccanismo
è analogo a quello della CID (vedi).
ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'interesse
collettivo. Ha sede a Roma in via del Quirinale 21 (sito internet
www.isvap.it). Con l'entrata in vigore del Codice delle
assicurazioni (vedi) i poteri dell'Istituto sono stati rafforzati.
KASKO
Particolare forma di contratto assicurativo del ramo Rischi Diversi
(vedi). Con questa garanzia, la Compagnia si assume i rischi
derivanti dalla circolazione del veicolo, stabiliti dalle clausole,
indipendentemente dalla responsabilità del guidatore.
LIQUIDAZIONE DANNI
E' la fase che intercorre dal momento in cui la Compagnia riceve
la denuncia di sinistro all' erogazione del risarcimento (vedi).
Tecnicamente ha inizio con l'invio, da parte del danneggiato,
di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente gli
estremi della denuncia. Successivamente l'ispettorato sinistri
competente istruisce la pratica e affida l'incarico a un perito
(vedi) di fiducia che provvederà a valutare l'entità del danno
del veicolo. Ottenuta la documentazione tecnica del fiduciario,
l'ispettorato ne integra il lavoro con l'eventuale nota
informativa ricavata dai rapporti delle forze dell'ordine, nel
caso in cui quest'ultime avessero svolto i rilievi.
Decide in seguito l'ammontare complessivo del risarcimento,
tenendo conto, per i sinistri con morti e feriti, dell'eventuale
danno biologico (menomazione dell'integrità psico-fisica della
persona), danno materiale (spese e mancato guadagno) e il danno
morale (dolore e sofferenza), oltre alla relative spese
medico-legali. In caso di lesioni verranno disposti anche
accertamenti medici e acquisiti tutti gli elementi necessari per
la quantificazione dell'indennizzo.
La liquidazione si conclude formalmente con la firma sulla
quietanza da parte del danneggiato o suoi aventi diritto e la
consegna dell'assegno. Ma accade spesso che quest'ultimo sia
inviato per posta senza che il danneggiato abbia firmato alcuna
quietanza: la Compagnia deve infatti liquidare entro 60 gorni
dal ricevimento della raccomandata contenente la denuncia i danni
alle cose; entro 90 giorni i danni alla persona.
MASSIMALE DI RIMBORSO
E' la cifra massima risarcilbile per ogni danno in cui è
impegnata contrattualmente la Compagnia. Nella RC auto (vedi)
questa può variare da polizza a polizza, ma per legge non può
essere inferiore a 777.684,35 euro per ciascuna delle tre
categorie di danno previste (rispettivamente per persona , cose
e animali), elevabile anche al doppio dietro al versamento di
una piccola somma.
Si può chiedere anche il massimale illimitato, ma sono poche le
Compagnie che lo offrono. E' sempre opportuno sottoscrivere una
polizza con i massimali più alti possibili: occorre infatti
tenere presente che il massimale minimo non è spesso sufficiente
a far fronte alla liquidazione (vedi) dei danni per sinistri
mortali o feriti gravi, per i quali la magistratura può fissare
risarcimenti molto elevati, coinvolgendo il patrimonio
dell'assicurato. Nei Rischi Diversi (vedi), invece, non esistono
obblighi di legge e il massimale è di solito stabilito nelle
clause contratuali, di comune accordo con il contraente.
PERIODO D'OSSERVAZIONE
Intervallo di tempo sulla base del quale la Compagnia determina
la classe di merito (vedi bonus-malus) da attribuire a un
automobilista per tutto l'anno successivo. Dura una anno ed è
sfalsato di tre mesi (in anticipo) rispetto alla durata della
polizza (vedi).
PERITO
Il perito assicurativo è colui che si occupa, per conto di una
impresa assicuratrice, su incarico di un giudice o di un privato,
di stimare i danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal
furto o dall'incendio dei veicoli a motore o natanti soggetti
all'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile
(vedi RC auto). La maggior parte dei periti assicurativi è
rappresentata dallo SNAPIS (Sindacato nazionale autonomo periti
infortunistica stradale:www.aicis.it).
Sono inoltre operanti varie associazioni, come per esempio
l'AICIS (www.aicis.it) o la Federperiti (www.federperiti.it).
POLIZZA
E' il documento contenente tutte le clausole che disciplinano
il rapporto tra assicuratore e contraente, sottoscritto da
quest'ultimo: rappresenta in sostanza un vero e proprio
contratto.Insieme con la polizza, l'assicurato deve ricevere
le condizioni generali e particolari che regolano il contratto.
Inltre una nota informativa dovrebbe essere consegnata prima
della conclusione del contratto, ma in realtà il cliente la
riceve assieme a tutti gli altri documenti contrattuali.
Con l'introduzione del Codice delle assicuazioni (vedi), la
chiarezza delle polizze e del modo in cui sono scritte è
stata un'esigenza primaria del legislatore.
PREMIO
Contrariamente a quanto il termine sembra indicare, il premio
non è una ricompensa per l'assicurato, ma il prezzo che egli
versa all'assicuratore in cambio delle garanzie che gli sono
prestate in polizza (vedi): l'Assicurazione contrae così
l'obbligo a risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per
il danneggiamento derivante da un sinistro causato
dall'assicurato (nei danni RC auto-vedi) oppure direttamente
il proprio assicurato nei danni dei contratti Rischi Diversi
(vedi). Il premio è in pratica il costo della plizza: è
possibile rateizzarlo o pagarlo in unica soluzione una volta
l'anno.
RC AUTO
Responsabilità civile auto: contratto assicurativo, che impone
alla Copagnia di risarcire i danni provocati a terzi dalla
circolazione di un veicolo, a fronte del pagamento di un premio
da parte dell'assicurato. Le Assicurazioni che operano in
questo settore non possono sottrarsi all'obbligo previsto dalla
legge: devono assicurare chiunque lo richieda.
RECESSO (ASSICURAZIONE)
Facoltà concessa a entrambe le parti di ritirarsi dal contratto
di asicurazione (vedi) che hanno sottoscritto.
L'assicuratore, per esempio, può farlo dopo ogni sinistro e
fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo
(vedi), ma deve avvisare l'assicurato almeno 30 giorni prima
della data stabilita per il recesso: in questo caso, entro 15
giorni dalla data del recesso, deve essere rimborsata al
cliente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio
non sostenuto.
L'assicurato, invece, può comunicare alla propria Compagnia la
volontà di recedere dal contratto sia negli stessi casi e con
identiche modalità stabiliti per l'assicuratore, sia
comunicandolo 30 giorni prima della data di rescissione
(mediante raccomandata con ricevuta di ritorno) nei contratti
RC auto e 60 giorni per le altre polizze.
REGOLA PROPORZIONALE
Nei risarcimenti per sinistri (vedi) del ramo rischi diversi
(vedi), qualora il valore del bene sia superiore alla somma
assicurata, si applica la regola proporzionale.
In base a questa, prevista per legge, l'assicuratore è
tenuto a pagare un importo ridotto della stessa proporzione
esistente tra la somma assicurata e il valore del bene al
momento del sinistro.
RICORSO TERZI
Garanzia del ramo rischi diversi (vedi) che tutela il contraente,
entro il limite del massimale stabilito, contro danni materiali
e diretti cagionati a terzi a causa di un evento coperto dalla
polizza (vedi). L'esempio classico è il danneggiamento dei
muri di un box in seguito all'incendio della vettura custodita
al suo interno: qualora il proprietario del veicolo avesse
preso il box in affitto, si troverebbe a dover indennizzare
il proprietario della struttura.
La garanzia "ricorso terzi", invece, solleva il locatario da
quest'onere.
RISARCIMENTO
In campo assicurativo indica l'importo che la Compagnia versa
ai terzi per i danni causati dal proprio assicurato, sulla
base del contratto RC auto (vedi).
Viene però comunemente usato anche come sinonimo di indennizzo
per indicare l'importo che la Compagnia riconosce
all'assicurato per i danni al proprio veicolo, nelle garanzie
furto e incendio (vedi) e kasko (vedi). Il calcolo della cifra
esatta è molto complesso poichè in molti sinistri, oltre a
quantificare i danni alle cose (per esempio i veicoli) è
necessario stabilire risarcimenti per i danni alle persone o
fisici, valutando il danno biologico, il danno materiale e il
danno morale.
RISCHI DIVERSI
Contratti assicurativi che si occupano di tutti quei rischi
che non sono coperti dalla Rc auto (vedi). Tra le polizze
più note del settore Rischi Diversi rivolte al mondo
dell'automobile, la furto e incendio (vedi), la kasko (vedi)
e la infortuni del conducente.
A differenza di quanto accade con le polizze Rc auto, le
Assicurazioni possono rifiutare queste coperture; inoltre
possono stabilire contrattualmente termini e modi del
risarcimento (vedi).
RISERVA SINISTRI
Termine tecnico che indica la somma che ogni impresa
assicuratrice deve obbligaoriamente accantonare ogni anno:
serve a garantire la copertura dei sinistri non liquidati nei
singoli esercizi annuali.
RIVALSE ED ESCLUSIONI
La rivalsa è la facoltà dell'assicuratore di chiedere
all'assicurato il rimborso, totale o parziale, del danno
liquidato a terzi qualora la polizza (vedi) non sia operante in
forza di specifiche clausole contratuali. Se invece è la legge
a stabilire l'inoperatività della garanzia, come nel caso di
mancato pagamento del premio (vedi), la Compagnia non effettuerà
alcun risarcimento: interverrà il Fondo garanzia vittime della
strada (vedi) per indennizzare i danni a terzi, delegando una
Compagnia operante sul territorio. Qust'ultima, poi, applicherà
la rivalsa nei confronti di chi ha causato il sinistro.
SCOPERTO
La parte del danno che resta a carico dell'assicurato, indicata
in percentuale, solitamente con un minimo fisso (Rischi diversi
vedi). In alcuni contratti, tuttavia, può essere stabilita in
valore assoluto o sostituita o integrata con una franchigia (vedi).
SINISTRO
E' l'evento che causa il coinvolgimento dell'Assicurazione e si
conclude di solito con il risarcimento(vedi).
Le Compagnie usano questo termine per indicare tutte le tipologie
di risarcimento, dai danni alle cose ai danni alle persone.
I sinistri sono gestiti da apposite strutture delle Compagnie,
chiamate ispettorati sinistri, dislocate sul territorio nazionale
per zone di competenza: ogni ispettorato gestisce i sinistri del
portafoglio clienti di più agenzie.
SOMMA ASSICURATA
Nel ramo rischi diversi (vedi) indica il valore, del veicolo
assicurato nella polizza (vedi) per il quale la Compagnia
si assume il rischio. Tale somma rappresenta anche il limite
massimo indennizzabile. La quotazione della vettura da tutelare
è fatta di comune accordo con il contraente.
SOSPENSIONE DELLA POLIZZA
Vengono congelati gli effetti della polizza (vedi), che tuttavia
resta in vigore, nel caso di mancato pagamento del premio (vedi)
dopo il periodo di mora. Secondo molti contratti, l'assicurato
ha la facoltà di sospendere l'operatività della polizza e di
riattivarla dopo qualche tempo, posticipando la data di scadenza
del contratto dello stesso periodo in cui la copertura rimane
inattiva, senza pagare integrazioni del premio.
Questo avviene, per esempio, quando non si utilizza il veicolo
per lungo tempo.
Non esiste una regola che disciplini tutto ciò: ogni Compagnia
ha le sue disposizioni e, pertanto, è sempre opportuno leggere
attentamente le condizioni di polizza.
In genere la sospensione ha efficacia se l'assicurato dimostra
alla propria Assicurazione la cessazione del rischio.
Nel caso delle polizze RC auto (vedi), per esempio, deve
restituire il contrassegno (vedi) e il certificato di assicurazione
(vedi): la polizza sarà sospesa a partire dalla data di ricezione
dei documenti. Oppure, in caso di vendita del veicolo, deve
produrre copia dell'atto di vendita.
TASSO ASSICURAZIONE (RISCHI DIVERSI)
Sistema di tariffazione dei veicoli nel ramo rischi diversi (vedi).
Il calcolo del premio (vedi) è stabilito in una quota per mille
(tasso) sul valore del veicolo.
Per esempio una vettura del valore di 30 mila euro, a cui è
applicato un tasso del 30 per mille, pagherà un premio di 900
euro. L'ammontare del tasso varia a seconda del veicolo assicurato
(se il rapporto furti/circolante è elevato, il tasso sarà
superiore) e della zona di residenza del conducente (nelle zone
d'Italia ritenute più a rischio sarà più alto).
UCI
Ufficio centrale italiano: è l'organo che cura in Italia
l'applicazione degli accordi relativi alla carta verde (vedi).
Gestisce i sinistri causati sul territorio italiano da veicoli
immatricolati all'estero e in alcuni casi quelli dei veicoli
immatricolati in Italia in territorio straniero.
L'UCI opera risarcendo il danneggiato (che deve inviare una
richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno),
spedendo successivamente le pratiche alla Compagnia di chi ha
cagionato il danno per rivalersi su di essa.
L'indirizzo dell'UCI è: corso Sempione 39, Milano; sito
internet:www.ucimi.it.
VALORE COMMERCIALE
In campo assicurativo indica il valore della vettura al
momento del sinistro (vedi), in base al quale è determinato
l'indennizzo. Nella RC auto (vedi) rappresenta un tetto massimo
di indennizzo per danni alle vetture: secondo la legge, la
Compagnia non è tenuta a risarcire un importo superiore al
valore del veicolo al momento dell'incidente (liquidazione a
relitto), più le spese per l'immatricolazione del veicolo
sostitutivo, il bollo auto perduto, le spese di traino e
deposito e, per gli utenti che usano l'auto per lavoro, il
fermo-macchina.
Nelle polizza rischi diversi (vedi) il valore commerciale cambia
anno dopo anno: il prezzo del veicolo scende periodicamente,
in misura proporzionale al tempo, alle condizioni di mercato,
al segmento di appartenenza, alla tipologia del mezzo e allo
stato d'uso.
L'adeguamento avviene talvolta in modo automatico per opera
della stessa Compagnia che si avvale delle quotazioni
dell'usato elaborate da società di analisi o riviste
specializzate come "Quattroruote": ogni Assicurazione sceglie
a chi affidarsi, ma deve indicare chiaramente nella polizza
a chi farà riferimento.
VALORE INTERO
Garanzia accesoria delle polizze del ramo rischi diversi (vedi)
che stabilisce, in caso di sinistro, un indennizzo pari al
prezzo di listino del veicolo nuovo per un periodo di tempo
prefissato, di solito 3-6 mesi, talvolta 1 anno.
Come funziona questa garanzia? Le vetture subiscono durante la
loro vita una svalutazione che parte dal momento
dell'immatricolazione: dopo i primi 6 mesi hanno già perso una
parte del loro prezzo di listino. Se la vettura è rubata poco
tempo dopo l'immatricolazione, al proprietario sarà corrisposto
un riasrcimento commisurato al valore commerciale al momento
del furto, perciò inferiore a quanto pagato per l'acquisto
anche se il veicolo ha pochi mesi di vita.
La sottoscrizione della garanzia "valore intero" permette
all'assicurato di percepire interamente la somma sborsata
indipendentemente dalla svalutazione.