RISARCIMENTO DIRETTO



 Cos'è il risarcimento diretto?

Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso 
assicurativo che dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente
stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o 
in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.


Cosa cambia in pratica?

Per gli incidenti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007, si 
dovrà presentare sia la denuncia che la richiesta di risarcimento
alla propria compagnia che, una volta accertata la totale o
parziale ragione, risarcirà i danni.


Quando si applica il risarcimento diretto? 

In caso di sinistro tra due veicoli a motore, entrambi con targa
italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie
che aderiscono al risarcimento diretto (tutte le compagnie sono
obbligate ad aderire al sistema; se la compagnia è straniera,
controllare la sua adesione sul sito www.ania.it).
La procedura del risarcimento diretto si può appplicare anche
se nell'incidente sono stati coinvolti passeggeri. Per i danni
subìti dagli stessi, la richiesta di riasrcimento va presentata
sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.


Quando non si applica il risarcimento diretto

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso in caso:

 -   di incidente accaduto all'estero
 -   di incidente con più di due veicoli
 -   di danni gravi alla persona del conducente: in questo caso la 
     procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al 
     veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla
     persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo 
     responsabile.

 
Come attivarlo?

Presentare la denuncia, compilata utilizzando il modulo blu, e la
richiesta di risarcimento alla propria compagnia, che accerterà la 
ragione el proprio assicurato, darà diritto al risarcimento.


Cosa viene riarcito?

Con la nuova procedura vengono direttamente risarciti:
-  i danni subìti dal veicolo assicurato e gli eventuali danni
   connessi con il suo utilizzo (es.fermo tecnico, traino, ecc.)
-  i danni alla persona di lieve entità subìti dal conducente del
   veicolo assicurato (danno biologico, permanente e/o temporaneo,
   danno patrimoniale e danno non patrimoniale)
-  i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del
   conducente.


La denuncia del sinistro - cosa scrivere nel modulo blu di
constatazione amichevole?

La denuncia di sinistro deve essere effettuata utilizzando il modulo
blu. Bisogna ricordare che la denuncia è obbligatoria anche se si ha
torto. La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo
motivo sia derivato un pregiudizio alla compagnia, può comportare
il diritto della stessa compagnia di rivalersi in tutto o in parte
nei propri confronti per il danno risarcito.

Rispetto a tutte le informazioni richieste dal modulo blu, devono
almeno essere riportate le seguenti:

- targhe dei due veicoli coinvolti
- nomi degli assicurati
- nomi delle compagnie
- descrizione delle modalità dell'incidente
- data dell'incidente
- firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del
  conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità
  dell'incidente.

Se il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti e/o gli 
assicurati, si accorciano i tempi del risarcimento.Per i danni al 
veicolo e a cose la risposta della compagnia dovrà arrivare in breve
tempo: entro 30 giorni anzichè 60.


La richiesta di riasrcimento - come presentarla alla compagnia? 

Se si ritiene di avere ragione, in tutto o in parte, si deve
aggiungere al modulo blu anche la richiesta formale di risarcimento
e presentarla alla propria compagnia con una delle seguenti modalità:

- con raccomandata AR
- consegnata a mano, anche al proprio intermediario assicurativo
- con telegramma o fax
- via e-mail( se non esclusa dal contratto).

Le modalità di denuncia e richiesta di risarcimento previste dalla
legge potrebbero essere integrate con forme di comunicazione più
immediate (es. telefonicamente sempre se previsto).


la richiesta di risarcimento - cosa scrivere nella richiesta?

Per agevolare la compilazione della richiesta è stato predisposto
un fac-simile di puro riferimento (vedere ALLEGATO 1) liberamente
impiegabile dal danneggiato per i casi più ricorrenti, ferma 
restando la possibilità di predisporre la richiesta secondo forme
diverse ed eventualmente contenuti agiuntivi che si ritengono
necessari per meglio descrivere il danno subìto.

La propria compagnia fornirà i chiarimenti necessari e richiederà
le eventuali integrazioni di informazioni per la corretta valutazione
della situazione.


Le possibili risposte della compagnia - cosa fare se non
si è d'accordo?

Se si ha ragione, in tutto o solo in parte, la compagnia comunicherà
un'offerta di risarcimento.

Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni
necessarie per la valutazione del danno, la compagnia dovrà
rispondere:

 -  entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il modulo
    blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati
    dei veicoli coinvolti
 
 -  entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza
    di modulo blu a doppia firma

 -  entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente

proponendo l'offerta di riasrcimento o spiegando i motivi per cui
non è tenuta a risarcire il danno (es.perchè risulta una propria
responsabilità totale).

Se la richiesta di risarcimento non è completa, la compagnia chiederà
le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua 
risposta sono sospesi fino a quando non saranno stati inviati i dati
mancanti.

Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto,
la compagnia comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e,
a seconda dei casi, invierà la propria richiesta all'altra compagnia
coinvolta o inviterà a rivolgersi a una terza compagnia.

Se non si è d'accordo con la comunicazione della compagnia rispetto
al risarcimento offerto o ai motivi di mancata offerta, si potrà
sempre far valere i propri diritti esercitando un'azione legale nei
suoi confronti. Da ricordare comunque che il diritto al risarcimento
del danno si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro.

Si deve in ogni caso tenere presente che per ogni insoddisfazione
rispetto al servizio fornito dalla propria assicurazine, si può
reclamare rivolgendosi alla struttura d'impresa indicata nella nota
informativa precontrattuale o sul sito web della stessa. Se il 
problema non viene risolto, fermo il diritto all'azione legale, si 
può ricorrere anche alla procedura di conciliazione ANIA/Associazioni
dei Consumatori. Una procedura gratuita e non vincolante, in cui si 
avrà l'aiuto delle associazioni aderenti all'iniziativa per risolvere
i contrasti che riguardano i sinistri con danni fino a 15000 euro.

Per informazioni e chiarimenti sulla procedura di conciliazione
ci si può collegare al sito www.ania.it entrando nella sezione 
consumatori o telefonando al numero 02-7764444.


Entro qunto avviene il rimborso?

Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia deve 
procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.




ALLEGATO 1: modulo di richiesta formale di risarcimento.